Dissequestri - Fine Fermi - Sospensioni Brevi delle Patenti - Polizia Locale

Servizio attivo

Vengono fornite consulenze e rilasciate informazioni circa il dissequestro dei veicoli, il rilascio del fermo e la restituzione dei documenti di circolazione (libretto). Vengono gestiti i provvedimenti sui documenti.

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A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno subito il sequestro o il fermo del veicolo quale sanzione accessoria ed intendano ottenerne il dissequestro o la restituzione del DU (LIBRETTO). 

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Descrizione

Si rilasciano informazioni circa le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada relativamente a fermi sequestri e sospensione della validità e ritiro dei documenti di guida.

  • Dissequestro del veicolo a norma del Codice della strada
  • Autorizzazione alla demolizione dei veicoli ex art. 193 C.d.s.
  • Rilascio di veicoli sottoposti a fermo
  • Autorizzazioni all’esportazione ex art. 93bis C.d.s.
  • Cura delle istanze di assunzione in custodia e mutamento del luogo di custodia del veicolo
  • Restituzione dei documenti di guida - a causa di SOSPESNIONE BREVE DELLA PATENTE 
  • Restituzione dei documenti di circolazione nei casi previsti
  • Gestione dei punti sul documento di guida
  • Informazioni sui procedimenti amministrativi di competenza
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Come fare

'ufficio riceve solo su appuntamento, previo contatto via email o telefono. L'ufficio, dopo aver visionato lo stato della pratica del richiedente, provvederà a fissare l'appuntamento.

Si possono chiedere informazioni con le seguenti modalità: 

  • mandando una richiesta tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail verbali@pm.tresinarosecchia.it 
  • telefonando al numero  800.22.77.33  dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00

Per ottenere il dissequestro del veicolo art 193 del C.d.S.) o restituzioni documenti ritirati (quando ne  sussistano i requisiti) è necessario richiedere preventivamente informazioni telefonando al n. 800.22.77.33 o per mail 

verbali@pm.tresinarosecchia.it 

Ulteriori informazioni sono rilasciate a titolo esplicativo in quanto ogni istanza sarà valutata a norma di legge e successive modificazioni:

In caso di VEICOLO SEQUESTRATO PER ASSICURAZIONE SCADUTA art. 193 c 2 C.d.S.: Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213. 

  • Se si vuole chiedere il dissequestro del veicolo: Il proprietario dello stesso, o persona delegata, può ottenere la restituzione del mezzo presentando istanza di dissequestro direttamente all'organo verbalizzante che rilascerà il "verbale di dissequestro

DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE AL DISSEQUESTRO: 

  1. ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 202 C.d.S), entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale, la stessa, può essere ridotta ad 1/2 se l'assicurazione è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art.1901, secondo comma, del Codice Civile ed è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione
  2. certificato assicurativo (RCA) del veicolo attestante la copertura per almeno 6 mesi, con pagamento della rata semestrale

Nel caso in cui il veicolo sia ancora  custodito presso il custode acquirente, sarà necessario presentare al  custode acquirente  il verbale di restituzione, pagare le spese di trasporto, rimozione e custodia al deposito per rientrare in possesso del veicolo sequestrato

  • Se si vuole chiedere la demolizione del veicolo: E' necessario effettuare all'organo accertatore il versamento della CAPARRA DI 866,00 EURO- Successivamente  la sanzione pecuniaria di cui sopra è ridotta della metà (e di un ulteriore 30% se il pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione) quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione (o notificazione) della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione del veicolo e alle relative formalità relative alla radiazione. L’organo di Polizia rilascia apposita autorizzazione verificata l’ammissibilità della richiesta. 
    In questo caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo minimo edittale (l'importo indicato sul verbale).
    A demolizione avvenuta, che dovrà essere certificata a norma di legge ed esibita all'organo accertatore, all'interessato verrà restituita la cauzione previo pagamento del verbale ridotto. 

Se il veicolo è custodito presso il custode acquirente, prima del ritiro occorre presentare l'autorizzazione alla demolizione e pagare le spese di trasporto e custodia presso il deposito.


Attenzione!
Il veicolo sequestrato/fermato non può circolare né sostare sulla strada/pubblica via.
Per spostarlo, trasportarlo dal demolitore o mutare luogo di custodia occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi), salvo le specifiche eccezioni previste per legge. Le sanzioni previste (art. 213 comma 8 e 214 comma 8 C.d.s.) sono gravose e comportano l’alienazione del veicolo e l’eventuale revoca della patente.

 

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Cosa serve

È necessario dimostrare di essere conducente qualora custode o proprietario del veicolo sanzionato o persona espressamente delegata (con delega scritta), tramite documento d'identità (in corso di validità) dell'intestatario e dell'eventuale delegato in via scritta.

Attenzione: allegare il documento identificativo scansionato e l’eventuale delega scritta e ogni documento utile all’istanza (RCA auto, copia pagamento verbale…).

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Cosa si ottiene

Informazioni circa l'iter amministrativi previsti nel caso delle sanzioni accessorie del Codice della Strada. 

Nei casi previsti, si può ottenere la restituzione dei documenti ritirati e/o la restituzione del veicolo sequestrato.

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Tempi e scadenze

Presentazione istanza: ENTRO 60 GIORNI

Termine massimo per presentare l'istanza a partire dalla notifica del verbale, adempiendo alle formalità richiesta dalla norma.

 

Evasioni istanze: ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI 

A partire dalla presentazione dell'istanza.

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Costi

Il servizio è gratuito.

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Vincoli

In caso di sequestri e fermi con ipotesi di reato contattare l'Ufficio nei modi indicati. 

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

NUMERO VERDE : 800227733

Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2025, 08:48

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