Ufficio procedimenti disciplinari unificato

La convenzione per il trasferimento delle funzioni di gestione del personale dipendente prevede la costituzione presso l’Unione di un unico ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione ha disciplinato la materia all’articolo 13-bis, stabilendo che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari unificato (UPDU) è così composto:
a) Dirigente dell’ufficio personale unificato, di cui all’articolo 20-bis, o suo delegato, che lo dirige;
b) Due Dirigenti/Responsabili apicali dei Comuni associati; se il procedimento riguarda personale dei Comuni, i componenti devono provenire da Comune diverso da quello il cui personale è sottoposto a procedimento disciplinare.
I Comuni associati designano il loro componente in via permanente o temporanea e la scelta dei componenti da convocare per il singolo procedimento è fatta dal Dirigente dell’ufficio personale unificato, sulla base di un criterio di rotazione, verificando preliminarmente la disponibilità.
Per le attività di supporto l’UPDU si avvale della Gestione unica del personale, in particolare il Dirigente dell’UPDU può avvalersi di un dipendente in qualità di verbalizzante durante le riunioni.
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi il Dirigente dell’ufficio personale unificato anche il terzo componente viene scelto tra le figure designate dai Comuni associati.
L’UPDU può funzionare anche con la sola presenza di due dei tre componenti.
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono sottoscritti dai componenti dell’UPDU che hanno partecipato al procedimento.
Nelle attività differenti dai procedimenti disciplinari il Dirigente dell’ufficio personale unificato può integrare nell’UPDU altro personale in possesso di idonea professionalità.

Il funzionario di riferimento è _____________, contattabile ai seguenti recapiti
telefono 0522._________ mail _________[at]tresinarosecchia.it (sostituire [at] con @)

Riferimenti normativi:
Articoli 30 e 32 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 55-bis, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165