Autotrasporto

Autotrasporto

La Polizia Locale espleta il controllo su tutto il territorio dell’Unione, mirato alla verifica del rispetto, delle norme del Codice della Strada, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, della regolarità dei veicoli, nonché della regolarità della documentazione di trasporto di merci e persone. Tali controlli vengono altresì effettuati su veicoli e conducenti in regime di trasporto internazionale di merci e persone.

Sono frequenti i controlli su strada, effettuati congiuntamente all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Parma e Reggio Emilia, per la verifica del rispetto delle norme sul lavoro.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 prevede l’obbligo di installare, a far data dal 21 agosto 2023, la nuova versione del tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione con massa superiore a 3,5 tonnellate, impegnati nel trasporto di merci o persone.

Il Regolamento UE 2020/1054 ha apportato modifiche sostanziali al Reg. 561/2006. Di seguito sono riportate le principali:

  • il conducente registra tra le “altre mansioni” le attività comprese nell’orario di lavoro diverse dalla guida. Inoltre registra il tempo trascorso alla guida di un veicolo non commerciale che esulano dal Reg. 561/2006, nonché i tempi trascorsi “in disponibilità” (nave, traghetto, ecc.). Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato o inseriti manualmente nell’apparecchio di controllo.
  • il conducente in condizione di “multi-presenza” può effettuare un’interruzione di 45 minuti  in un veicolo guidato da altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente alla guida del veicolo. Non è possibile “spezzare” l’interruzione  in 15 minuti + 30 minuti.
  • in deroga all’art. 8 del Reg. 561/2006, in materia di riposo settimanale, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, può effettuare “due riposi settimanali ridotti”(un riposo settimanale ridotto è di almeno 24 ore) consecutivi, a condizione che nelle quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due “regolari”(45 ore). Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo settimanale equivalente entro la fine della terza settimana successiva. I periodi di riposo settimanale superiori alle 45 ore non si effettuano nella cabina del veicolo, ma in alloggio adeguato.
  • Le imprese organizzano il lavoro in modo che i conducenti possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro e dove inizia il periodo di riposo settimanale, nello Stato membro del datore di lavoro, o che possano tornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore a compensazione di un riposo settimanale ridotto. Tuttavia laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
    L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali a disposizione delle autorità di controllo.
  • In deroga alle disposizioni dell’art. 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore e se il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave o convoglio ferroviario.
  • A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, il conducente può derogare , in circostanze eccezionali, il conducente può derogare ai paragrafi 1 e 2 dell’art 6 ( periodo di guida giornaliero di 9 ore esteso fino a 10 ore per non più di due volte nella settimana, la guida settimanale non deve superare le 56 ore) e dell’art. 8 par 2 ( riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore di almeno 9 ore, se inferiore alle 11 ore è considerato ridotto), superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede o la residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede dell’impresa o la residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. Il conducente annota a mano sul foglio di registrazione, nel tabulato o nel registro di servizio il motivo della deroga. Ogni eventuale estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente, effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo, entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

La Circolare Min. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 impone che le imprese devono adempiere al corretto onere di formazione, istruzione e controllo nei confronti dei conducenti, che potrà essere valutata dal Prefetto e dal Giudice di Pace in sede di ricorsi, per escludere la responsabilità dell’impresa nella violazione dell’art. 174, comma 14 Codice della Strada (impresa di autotrasporto inosservante delle prescrizioni sul lavoro), ferma restando la responsabilità solidale prevista dall’art. 196 del Codice della Strada per le violazioni contestate al conducente.

Il Regolamento Europeo n. 165/2014 ha introdotto una nuova disciplina sul tachigrafo digitale che abroga il Reg. n. 3821/1985  e modifica alcune disposizioni sui tempi di guida e di riposo (Reg. n. 561/2006).
Si segnalano di seguito le principali novità contenute nel nuovo Regolamento precisando che le stesse si applicheranno in tempi diversi.

  • Dal 2 marzo 2015:
    • è stato elevato a 100 chilometri  il raggio massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo (tra cui quella sui trasporti effettuati da veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali);
    • sono esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa.
  • Dal 2 marzo 2016:
    • sono introdotti i cosiddetti tachigrafi intelligenti che permetteranno alla polizia stradale di individuare la posizione del veicolo e di leggere i dati registrati nel tachigrafo anche a distanza attraverso un sistema di navigazione satellitare.
    • le imprese di trasporto devono garantire ai propri conducenti una formazione adeguata circa il corretto funzionamento dei tachigrafi (non solo quindi fornire istruzioni adeguate ed effettuare controlli periodici). Ferma restando la possibilità di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, gli Stati membri potranno limitare tale responsabilità subordinandola all’inosservanza del predetto obbligo formativo da parte dell’impresa.

Legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche e integrazioni “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”

Legge 13 novembre 1978, n. 727 “Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada”

Legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”

Regolamento Europeo n. 165/2014

Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 “Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”

Regolamento UE n. 1054/2020

Regolamento UE n. 1228/2021