Riscossione coattiva

Riscossione coattiva delle sanzioni non pagate 

Si informa che decorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertata violazione senza che sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e qualora non sia stato proposto ricorso il verbale, ai sensi dell’art. 203 comma 1 del cds,  il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa maggiorata delle spese di procedimento per effetto dell’art. 27 legge 24.11.1981 n. 689.

E-mail servizio di riscossione per verbale di ingiunzione di pagamento: