Richiesta di rateizzazione

Richiesta di rateazione del pagamento delle sanzioni

 

L’art. 202 bis C.d.S. prevede che i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, tenuti al pagamento di una sanzione per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, possono richiedere la rateizzazione.
La domanda può essere presentata da chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a €. 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito predetti sono elevati di €. 1.032,91 per ogni familiare convivente.
L’importo minimo di ogni rata e’ 100 euro secondo le seguenti modalità:
–  12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
  24 rate se l’importo del verbale e’ tra 2.000 e 5.000 euro
–  60 rate se il verbale supera 5.000 euro.
L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.
La richiesta è presentata al Comando di Polizia Locale.
La presentazione dell’istanza implica rinuncia di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
L’interessato può sempre presentare richiesta in carta libera esente da bolli o diritti di segreteria, purché debitamente sottoscritta allegando il modulo ISEE e qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare la situazione economica disagiata.
Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Se la risposta non viene data entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta il silenzio vale come rigetto.