Obbligo di presentazione di documenti a seguito di violazioni accertate ai sensi dell’art. 180 Codice della Strada
Secondo le previsioni del Codice della Strada (art. 180) il conducente, alla guida di un veicolo, deve avere al seguito i seguenti documenti:
- carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo,
- patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo
- autorizzazione per l’esercitazione alla guida e documento personale di riconoscimento
- certificato di assicurazione obbligatoria
- autorizzazione o licenza per il trasporto merci o per uso diverso
- certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità, quando prescritti
Il conducente di ciclomotore deve avere al seguito i seguenti documenti:
- certificato di circolazione del veicolo
- certificato di idoneità alla guida (C.I.G.) oppure patente categoria “AM “
- documento di riconoscimento (se si è in possesso di “C.I.G.“)
Non avere al seguito i documenti di cui sopra comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria e può comportare il relativo obbligo di portarli in visione presso un organo di Polizia entro il termine indicato nel verbale.
Non adempiere a questo obbligo implica una ulteriore sanzione oltre a quella prevista per la mancanza del documento.