La procedura per l’accertamento delle violazioni amministrative è disciplinata dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche. L’organo accertatore redigerà apposito verbale di contestazione, riportante l’importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81, se previsto, di cui né è consentito il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. A tal fine sarà emesso contestualmente al verbale, un avviso di pagamento, che riporterà l’importo del pagamento in misura ridotta, se previsto
Ove non sia previsto dalla norma, il pagamento in misura ridotta, spetta all’Autorità competente, l’ammontare della sanzione, compreso tra il minimo e il massimo della sanzione edittale, da prevedersi con ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all’art. 18 Legge n. 689/81, a cui sarà allegato l’avviso di pagamento.
Opposizione a sanzioni amministrative:
Avverso gli accertamenti di violazione a Regolamenti o Ordinanze Comunali si può ricorrere, in carta semplice, al Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento. Il ricorso verrà deciso dal Dirigente comunale preposto.