Incidente stradale

UFFICIO INFORTUNISTICA
Nu. Sp. I. Nucleo Specialistico Infortunistica

Gli operatori della Polizia Locale procedono all’attività di rilievo dei sinistri stradali ai sensi dell’art 11 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE
Ai sensi dell’art 189 del Codice della Strada si ricorda che:

L’utente della strada (pedone compreso), in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona;

  • Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
  • Nel caso dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161;
  • In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.;
  • Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302,00  a euro 1.208,00 e nel caso in cui dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi;
  • Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, con possibilità di applicazione dell’arresto ai sensi dell’art 381 del codice di procedura penale;
  • Non ottemperare all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
  • Nel caso derivi un danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile al suo comportamento, l’utente ha l’obbligo di  fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
    Nel caso di inottemperanza è prevista:
  • una sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 421,00 a euro 1.691,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono  porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di soccorso.
  • Chiunque  non  ottempera  all’obbligo  di  cui  al  periodo precedente, seppur l’evento non sia ricollegabile al suo comportamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da euro 85,00 a euro 337,00

L’Ufficio Infortunistica è situato presso la sede unica del Corpo sita in  Via A.Moro 11 – Casalgrande (RE).

L’Ufficio Infortunistica riceve il lunedì dalle ore 08,30 alle ore 11,00.

Tel.:  0522 985802 – numero verde 800 227733 (seguire le indicazioni)

Mail:

PEC:

RICHIESTA DI ACESSO AGLI ATTI RELATIVI AI SINISTRI STRADALI

In caso di coinvolgimento in un incidente stradale, la persona interessata, un suo delegato o un avente diritto, può richiedere copia degli atti del sinistro rilevato dalla Polizia Locale (ad esclusione dei sinistri mortali e/o con feriti che sono coperti da segreto d’indagine).

In caso di incidente mortale e di incidenti con lesioni e/o prognosi riservata, il rilascio completo delle informazioni è subordinato al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria. Per gli incidenti con feriti il rapporto completo, in assenza di querela, è fruibile dopo 4 mesi (come disposto dalla circolare n. 309/03 della Procura della Repubblica di Reggio Emilia).

Per effettuare la richiesta sarà attivo dal 01/01/2025 il servizio di acquisizione dei rapporti di incidente stradale on line.
Il servizio è rivolto sia agli UTENTI PRIVATI che agli UTENTI PROFESSIONALI (Avvocati, Infortunistiche stradali, Periti Assicurativi appositamente delegati dalle Compagnie Assicuratrici, Agenzie investigative).

L’ interessato dovrà collegarsi al sito www.incidentistradali.com all’interno del quale potrà effettuare la richiesta di accesso agli atti digitale.

Come fare:

L’ufficio dopo aver verificato che gli accertamenti relativi al sinistro e le procedure di completamento dell’atto siano state concluse, autorizza il richiedente, il quale riceverà una mail contenente un link che vi indirizzerà al portale PagoPa per il pagamento dei diritti.

Terminata la procedura di pagamento sul portale PagoPA, il rapporto sarà disponibile per il download sul portale  www.incidentistradali.com.

 

Ulteriori informazioni:

Usare esclusivamente la mail per la trasmissione della documentazione inerente al sinistro stradale, ogni altra comunicazione/richiesta, non riceverà riscontro.

Dopo aver inserito una richiesta è immediatamente accessibile lo scambio di generalità dei veicoli coinvolti (dal menù utente).

Per l’evasione della relazione d’incidente, il sistema provvederà ad inviare automaticamente una mail con il link dove scaricare la documentazione.

Per il pagamento dei diritti di copia verrà utilizzato il sistema di pagamento PagoPa dell’Unione Tresinaro-Secchia.

La relazione e gli atti richiesti saranno disponibili a pagamento avvenuto.