Accesso agli atti

Richieste di accesso agli atti amministrativi

LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il diritto di accesso e d’informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante”, concreto ed attuale, nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso, su atti, documenti e procedure che lo riguardano, ad eccezione degli atti per cui la legge né vieta l’accesso (attività di polizia giudiziaria, atti coperto da segreto istruttorio, atti per i quali l’accesso compromette i diritti di terzi, ecc.).
L’accesso formale prevedrà la compilazione di debita istanza scritta e motivata con apposito modulo ed andrà presentata presso lo sportello Front Office del Presidio / ufficio della Polizia Locale interessato oppure tramite mail allegando il modulo di richiesta e copia di un documento d’identità. Qualora la richiesta sia effettuata per il tramite di legale di fiducia è necessario allegare la relativa procura.
Il cittadino che fa richiesta di copie di atti / documenti dovrà corrispondere i costi di ricerca e di riproduzione e marche da bollo, se dovuti, come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il Comando di Polizia Locale valuti, sulla base delle leggi in vigore, che non sia possibile soddisfare la richiesta, invia al cittadino una lettera di differimento del termine o di rifiuto motivato a firma del responsabile del procedimento.