La norma stabilisce l’obbligo di pubblicare annualmente nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. 33/2013, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, trimestralmente, i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali.
Riferimenti normativi:
– art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.