Il piano della performance è previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale disposizione, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto non si applica agli enti locali, nei quali è sostituita dagli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento specifico.
Successivamente la legge 213/2012 ha stabilito che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del d.lgs. 267/200 e il piano della performance di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento per la valutazione e la premialità del personale stabilisce:
1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente, sia conseguenti alle indicazioni strategiche, sono definiti annualmente nel PEG dell’Unione e sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Unione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Riferimenti normativi:
– articoli 10 e 16 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
– articoli 108, comma 1, e 169, comma 3-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– articolo 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.