Bando di Gara – Procedura aperta per la locazione di misuratori elettronici di velocità dei veicoli

PER MERO ERRORE MATERIALE, SI PROVVEDE A RETTIFICARE L'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA NEL SEGUENTE MODO:
3) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA IN ORIGINALE (cauzione provvisoria)
Pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando di gara ovvero pari a Euro 3.806,56 (Euro tremilaottocentosei/56).
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, da:
– Quietanza di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico effettuata presso la Tesoreria dell’Unione Tresinaro Secchia – BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT71V0538766511000002216879- (articolo 75 comma 2, D.Lgs. 163/2006);
– oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (articolo 75 comma 3, D.Lgs. 163/2006);
Si fa presente che, a pena di esclusione:
 La cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
 La cauzione deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;
 L’assicuratore o il fideiussore deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia;
Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore a quanto richiesto nel bando;
I concorrenti in possesso della “certificazione di qualità”, provvederanno ad allegarla ai documenti di garanzia (I concorrenti dovranno allegare la certificazione sopra citata in originale o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000: essa pertanto non può essere autenticata direttamente dal legale rappresentante della ditta).
La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 179 del R.D. 12.10.1911 n. 297, non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la costituzione dell’anzidetta cauzione.