Accesso agli atti

L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie di documenti amministrativi in possesso dell’Unione.
L’art. 22 della legge 241/1990 garantisce questo diritto a chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giruridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’interesse deve essere personale e concreto, non emulativo, né riconducibile a semplice curiosità.
Sono legittimati all’accesso anche le associazioni e i comitati promotori di interessi pubblici o diffusi.
L’accesso al documento richiesto comporta anche la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di leggeo di speciali regolamenti.
Il diritto d’accesso può essere esercitato verbalmente o per iscritto.
Il richiedente deve indicare gli estremi per l’identificazione del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità o i propri poteri rappresentativi.
Nella richiesta scritta devono essere indicate le proprie generalità o i propri poteri rappresentativi, gli estremi dell’atto o gli elementi che ne consentono l’individuazione, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, la modalità di accesso (estrazione di copia o presa visione), data di presentazione.
La richiesta inviata al responsabile del procedimento può essere accolta, rifiutata o differita con provvedimento motivato.
Nel caso di impedimenti o dinieghi il cittadino può rivolgersi al Difensore Civico o al Tribunale amministrativo regionale per la salvaguardia dei propri diritti.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di protocollo.

Dal 23 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova normativa sull’accesso civico che in parte sostituisce la normativa sull’accesso agli atti. Le amministrazioni hanno 6 mesi di tempo (fino al 23 dicembre 2016) per adeguarsi alle nuove disposizioni. In molti casi può essere possibile accedere a dati e documenti sulla base di tale normativa, anche in assenza dei presupposti richiesti dall’articolo 22 della legge 241/1990.

                                                                                                                         COSTI

(Allegato Sub alla Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 23/01/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DELL’UNIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”)

TIPOLOGIA

SPECIFICITÀ

TARIFFA

Copia formato A4
(Servizi Unione escluso il
Servizio di Polizia
Municipale)

Per ogni facciata

€ 0,20

Copia formato A3
(Servizi Unione escluso il
Servizio di Polizia
Municipale)

Per ogni facciata

€ 0,40

Rilascio copia sinistri

stradali, relazioni di servizio,

rapporti d’intervento ed

accertamenti sanzioni

amministrative

(Servizio di Polizia Municipale)

Ricerca e rilascio copia rapporto di intervento, relazione di servizio, accertamenti di violazione amministrativa o rilevamento sinistro stradale, in copia semplice o su CD/DVD.

€ 15,50 cad.

Ricerca e rilascio copia rapporto di intervento, relazione di servizio, accertamenti di violazione amministrativa o rilevamento sinistro stradale, in copia cartacea conforme.

€ 31,00 cad.

Ricerca e rilascio copia rapporto di intervento, relazione di servizio, accertamenti di violazione amministrativa o rilevamento sinistro stradale, in copia semplice, previa idonea richiesta di inoltro ad indirizzo di Posta Elettronica Certificata o posta elettronica.

€ 0,00 (invio gratuito)

Elaborazione e rilascio copia

sviluppo restituzione grafica cartacea dei rilievi sinistro stradale (planimetria).

€ 79,00

Ricerca e rilascio documentazione ad altre Amministrazioni per istruttoria atti di competenza, anche su eventuale supporto CD/DVD.

€ 0,00 (gratuito)