Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro”.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, effettuato dal citato decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

A tale proposito, l’Agenzia per l’Italia digitale ha provveduto ad emanare la circolare n. 1/2016 con lo scopo di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa.

Link agli obiettivi di accessibilità dell’Unione Tresinaro Secchia 2020

Link agli obiettivi di accessibilità dell’Unione Tresinaro Secchia 2019